Art.4 - Modifiche alla legge regionale 23 dicembre
2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa
1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e
successive modifiche ed integrazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto
il seguente:
"Art. 21 bis. Obblighi di pubblicazione nei siti
istituzionali
1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza
previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima
trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico
dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali
sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.
2. I comuni predispongono nei propri siti internet una
sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni
dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle
commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle
commissioni e dei consigli.".
Art.6 - Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet (fino al 27
maggio 2022)*
1. L'articolo 18
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche
ed integrazioni è sostituito dal seguente:
"Art. 18. Obbligo
di pubblicazione di atti nel sito internet
1. Fermi restando
gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina
statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi
Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le
disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei
rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione,
tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e
le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai
fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio
comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre
giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti
termini l'atto è nullo.
2. Fermi restando
gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina
statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate
di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati
dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e
dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.".
*Per effetto della
modifica all'art.18 della L.R. n.22/2008 intervenuta con la L.R.
13/2022 (art.12, comma 24, e art.13, comma 5) |