Cambio di residenza o indirizzo

  • Servizio attivo
Il cambio di residenza riguarda tutti i cittadini che hanno trasferito la dimora abituale nel Comune di Lentini da altro Comune o dall'estero e per variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune

Descrizione

La residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale (art. 43 c.c.).

La dimora abituale è costituita dal luogo nel quale una persona abita e svolge in maniera continuativa la propria vita personale.

la dimora è abituale quando sussistono la stabile permanenza in un luogo (elemento oggettivo) e la volontà di rimanervi (elemento soggettivo).

Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.

Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la disciplina prevista dall'art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in Legge 4 aprile 2012, n. 35 che prevede la Dichiarazione di variazione di residenza in autocertificazione e la definizione della stessa entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione.

A chi è rivolto

  • Cittadini residenti nel territorio comunale che si spostano presso un nuovo alloggio collocato all'interno dello stesso territorio;
  • Cittadini provenienti da altri comuni o dall’estero;
  • Cittadini privi di residenza a seguito di cancellazione anagrafica.

Ciascun componente della famiglia é responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

Come fare

L'interessato, entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, deve compilare la dichiarazione predisposta dal Ministero dell'interno (disponibile in basso nella sezione Documenti).

In particolare:

  • l'Allegato 1 compilato e debitamente firmato da tutti i componenti maggiorenni della famiglia che si trasferisce, con allegazione del documento di riconoscimento di ciascuno;
  • il Modulo n. 1 contenente la dichiarazione sostitutiva relativa al titolo di possesso dell’immobile;
  • il Modulo n. 2 se l’immobile è messo a disposizione a titola gratuito, contenente la dichiarazione sostitutiva da far compilare dal proprietario dell’immobile con allegazione del documento di riconoscimento del proprietario
  • il Modulo n. 3 se l’immobile è già abitato da altra persona, contenete la dichiarazione sostitutiva di chi già abita l’immobile concernente la sussistenza o meno del vincolo di parentela/affinità/tutela/curatela/affettivo con il richiedente o con un membro della sua famiglia.

Dovranno essere allegati:

  • i documenti di riconoscimento in corso di validità e codici fiscali degli interessati;
  • la visura catastale dell’immobile (se i dati catastali non sono stati già indicati nella dichiarazione)
  • il documento di riconoscimento di altri dichiaranti (proprietario dell'immobile, coabitante..)

Cosa serve

  • copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente e di ciascun membro della famiglia interessato al trasferimento o al cambio di abitazione;
  • visura catastale dell'immobile se i dati catastali non sono stati indicati nella dichiarazione di residenza e nel Modello 1
  • contratto di locazione, usufrutto, uso o abitazione con ricevuta di regolare registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, contratto di comodato d'uso o copia conforme della sentenza dichiarativa dell'usucapione oppure la dichiarazione sostitutiva da far compilare dal proprietario dell’immobile che mette a disposizione l'immobile a titolo gratuito e copia del documento di riconoscimento in corso di validità del proprietario dell'immobile che mette a disposizione a titolo gratuito (se l'immobile non è di proprietà del dichiarante)

Cosa si ottiene

Cambio di residenza

Procedure collegate all'esito

L'ufficiale d'anagrafe, entro 45 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente anche attraverso la Polizia Locale.

In caso di accertamento negativo da parte della Polizia Locale, ovvero nel caso di carenza di altri requisiti previsti dalla legge, al destinatario sono comunicate i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui vengono concessi 10 giorni di tempo per la comunicazione delle ragioni per cui l'accertamento condotto dalla Polizia Locale si sia concluso negativamente o per l'integrazione della dichiarazione. Se non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione, provvedendo al contempo alla comunicazione del rigetto.

Nel caso di esito positivo dell'accertamento condotto dalla Polizia Locale, il procedimento sarà concluso senza nessuna comunicazione per l'interessato.

Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (comunicazione dei ), quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.

Tempi e scadenze

La registrazione della dichiarazione di cambio di residenza/indirizzo da parte dell'Ufficio Anagrafe avviene nei due giorni lavorativi successivi alla ricezione della stessa. Il procedimento si conclude in 45 giorni.

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Per accedere al servizio occorre recarsi presso l'ufficio di competenza.

Prenota appuntamento

Ulteriori informazioni

Tagliando di aggiornamento della Carta di circolazione

Il Decreto "Semplificazioni" 2020 - D. L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 - ha introdotta un’importante modifica all’art. 94 del Codice della Strada con la quale, in tema di trasferimento di residenza dell’intestatario di un veicolo, l’aggiornamento della carta di circolazione (oggi Documento Unico), tramite il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione, è stato sostituito dall’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV).

Pertanto, la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’ANV senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.

Il cittadino può scaricare l’attestazione contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, direttamente da www.ilportaledellautomobilista.it da esibire in caso di necessità.

L'ufficio Anagrafe non rilascia più nessuna attestazione.

Casi particolari

Il domicilio, a differenza della residenza, non impone al soggetto di dimorare effettivamente e stabilmente nel luogo prescelto come proprio domicilio, né esiste alcuna registrazione in atti pubblici del luogo di domicilio, né la scelta del domicilio prevede particolari iter burocratici, controlli e formalità.

Il domicilio infatti è il luogo in cui il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi e viene individuato sulla base della semplice intenzione del soggetto di avere proprio in quel luogo la sede principale dei propri affari e sulla base del fatto oggettivo della presenza in quel luogo dei prevalenti interessi economici della persona (ad esempio seguire un corso di studi o svolgervi la propria attività lavorativa).

Pertanto il domicilio si individua semplicemente eleggendolo, cioè attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà appositamente resa e che va esibita volta per volta a seconda delle circostanze che rendono necessario indicare il proprio domicilio (ad esempio nel caso di compilazione della domanda di iscrizione ad un corso di studi universitari in cui si viene invitati ad indicare il proprio domicilio).

Non è cioè necessario, per eleggere domicilio in un dato luogo, niente altro che la dichiarazione scritta di avere scelto un dato luogo come proprio domicilio.

Il domicilio, a differenza della residenza, non impone al soggetto di dimorare effettivamente e stabilmente nel luogo prescelto come proprio domicilio, né esiste alcuna registrazione in atti pubblici del luogo di domicilio, né la scelta del domicilio prevede particolari iter burocratici, controlli e formalità.

Il domicilio infatti è il luogo in cui il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi e viene individuato sulla base della semplice intenzione del soggetto di avere proprio in quel luogo la sede principale dei propri affari e sulla base del fatto oggettivo della presenza in quel luogo dei prevalenti interessi economici della persona (ad esempio seguire un corso di studi o svolgervi la propria attività lavorativa).

Pertanto il domicilio si individua semplicemente eleggendolo, cioè attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà appositamente resa e che va esibita volta per volta a seconda delle circostanze che rendono necessario indicare il proprio domicilio (ad esempio nel caso di compilazione della domanda di iscrizione ad un corso di studi universitari in cui si viene invitati ad indicare il proprio domicilio).

Non è cioè necessario, per eleggere domicilio in un dato luogo, niente altro che la dichiarazione scritta di avere scelto un dato luogo come proprio domicilio.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio responsabile:

Anagrafe, Statistica e Leva

Via Libertà, 3

96016 Lentini

Recapiti:

Ufficio Anagrafe

Telefono: 095 900301

Email: anagrafe@comune.lentini.sr.it

Ultimo aggiornamento

07/11/2023 16:39

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