L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione o di autorizzazione.
Chiunque intende occupare nel territorio comunale strade, spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda, secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
La richiesta deve essere inoltrata nche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente dal canone.
La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell’inizio della medesima fatti salvi gli ulteriori tempi necessari in caso di assegnazione previa procedura di gara. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell’inizio della medesima.
L’amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
È consentita l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l’interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d’urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell’area.