Descrizione
E' il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
La richiesta va indirizzata al Dirigente che detiene i dati, le informazioni o i documenti tramite la struttura operativa Privacy, Anticorruzione e Trasparenza.
L’art.5, comma 2, del D.Lgs. n.33/2013 come modificato dall’art.6 del D.Lgs. n.97/2016 sancisce il diritto di accesso civico generalizzato, ovvero la possibilità per chiunque, senza alcuna limitazione soggettiva, di accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l’obbligo di pubblicazione. Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’istanza di accesso civico generalizzato non deve essere motivata ed è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la relativa riproduzione su supporti materiali. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
L’istanza di accesso civico deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti soggetti:
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- al Responsabile della Trasparenza
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata compilando l’apposito modulo (scarica il modulo).
L’Amministrazione che riceve la richiesta di accesso civico generalizzato ha l’obbligo di verificare se esistano soggetti controinteressati, ovvero portatori di uno dei seguenti interessi privati:
- protezione dei dati personali;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali).
Possono essere controinteressati anche le persone fisiche interne all’amministrazione comunale (componenti degli organi di indirizzo, dirigenti, P.O., dipendenti, componenti di altri organismi).
Se esistono soggetti controinteressati, l’Amministrazione è tenuta ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.
In caso di accoglimento della richiesta di accesso, l’Amministrazione trasmette tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti; se c’è stata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, l’Amministrazione trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell’accoglimento dell’accesso. In tal caso il contro interessato può presentare richiesta di riesame.
In caso di diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame, alla quale l’Amministrazione risponde entro venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, l’Amministrazione provvede sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell’amministrazione è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Contro le decisioni dell’amministrazione il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure al Difensore civico competente per ambito territoriale e laddove non sia stato istituito a quello competente per ambito territoriale immediatamente superiore.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini che vogliono accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013
Come fare
La richiesta non deve essere motivata. Deve essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:
- tramite posta elettronica all’indirizzo: info@pec.comune.lentini.it
- tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Lentini - Piazza Umberto I - 96016 Lentini
- presentata direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lentini
Cosa serve
- Modulo debitamente compilato e firmato
- Copia fotostatica del documento d'identità
Cosa si ottiene
Si ottiene l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013
Tempi e scadenze
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
Quanto costa
La richiesta è gratuita. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Accedi al servizio
E' possibile presentare la richiesta presso presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lentini
Prenota appuntamentoCondizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento
12/04/2024 16:04