L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. La richiesta va indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (d'ora in poi RPCT), il quale la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia.
L’art.5, comma 1, del D.Lgs. n.33/2013 come modificato dall’art.6 del D.Lgs. n.97/2016 sancisce il diritto di accesso civico semplice: qualora la pubblica amministrazione abbia l’obbligo di pubblicare documenti, informazione o dati e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tali documenti o informazioni o dati. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ed è gratuita.
L’Amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazioni o dei dati richiesti e contestualmente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della trasparenza, compilando l’apposito modulo.
La richiesta, sottoscritta e accompagnata dalla copia del documento d’identità, può essere inviata via mail o presentata all’ufficio protocollo dell’Ente oppure recapitata a mezzo posta.